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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 4 del 24 febbraio 2012, ha risposto ad un quesito dell'UGL Trasporti, in merito all’interpretazione degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 185/2005, concernente il diritto al periodo annuale di ferie e ai riposi in favore del personale di volo dell’aviazione civile.
La disposizione di cui all’art. 4 prevede, in favore del suddetto personale, il diritto a ferie annuali retribuite “di almeno 4 settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati”, il cui periodo non può essere sostituito da un’indennità economica, salvo che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.
La successiva disposizione prevede, in favore del medesimo personale, il diritto a giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva nella misura di almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario, che possono comprendere eventuali periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente.