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In tema di indebita detrazione IVA, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che non è onere dell’Agenzia delle Entrate fornire la prova di un possibile accordo simulato tra i soggetti dell’interposizione fittizia, fornitore della merce, cartiera che ha emesso la fattura e contribuente, bensì del contribuente/ acquirente che potrebbe detrarre l’Iva e deve quindi dimostrare la presenza di fatture soggettivamente inesistenti. Questo il contenuto della sentenza n. 15741 del 19 Settembre 2012.