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Con il contratto di agenzia, regolato dall’art. 1742 c.c., una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata, riproduciamo, di seguito, un fac-simile.
Il contratto deve essere provato per iscritto; siffatta disposizione, pertanto, prevedendo un'ipotesi di cd. forma ad probationem, ha realizzato una vera e propria preclusione istruttoria, in virtù della quale, stante il disposto di cui all’art. 2725 c.c., non è possibile fornire la prova della sussistenza di un contratto di agenzia mediante l'assunzione di prove testimoniali o attraverso presunzioni.