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La prova della riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati ai terzi va rinvenuta nel requisito di serietà e gravità dell'elemento indiziario costituito dallo stretto legame parentale, che, unitamente ad altri elementi significativi desunti dalle circostanze del caso concreto, converge alla formazione della prova concludente della condotta evasiva. Nessuna apertura su una possibile deduzione forfetaria di costi trattandosi di accertamento analitico. Questyo il contenuto dell'Ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 16345 del 26 Settembre 2012.