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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 6 del 13 marzo 2012, ha risposto ad un quesito della Federazione Italiana Lavoratori Trasporti – FILT- CGIL, in merito alla problematica afferente alla applicabilità o meno dell’obbligo di versamento della contribuzione per cassa integrazione guadagni ex art. 9, L. n. 407/1990, alle società cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali di cui all’art. 21, comma 1 lett. b), L. n. 84/1994. In particolare l’interpellante chiede se, a seguito dell’emanazione all’art. 19, comma 12, D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009), concernente le modalità di erogazione dell’indennità per mancato avviamento al lavoro con riferimento ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo, sia possibile continuare a configurare l’obbligo contributivo di cui sopra gravante sulle aziende industriali con lavoratori sospesi dal lavoro o con attività ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche o nelle ipotesi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.