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Ai fini dell’autosufficienza della sentenza d’appello, impugnata dal contribuente, si evidenzia l’omessa e insufficiente motivazione capace di giustificare il decisum dei giudici del gravame, in presenza di fatture oggettivamente inesistenti. La motivazione "per relationem" della sentenza - pronunciata in sede d’appello - è da reputarsi legittima, purché il giudice del gravame, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile, attraverso la parte motivazionale delle due sentenze, risulti comprensibile e corretto.
Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 15249 del 12 Settembre 2012.