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Il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato che ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione - nel termine di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 - di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano già di per sé ampie ed esaustive. Questo ha ribadito la Cassazione confermando l'orientamento precedente, nella sentenza n. 16374 del 26 Settembre 2012.