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Con la recente C.M. 36/2012 l’Agenzia interviene ancora una volta sulle disposizioni relative ai beni concessi in godimento ai soci al fine di risolvere alcune questioni ancora aperte.
In particolare, viene stabilito che:
• in assenza di apposita certificazione scritta con data certa, antecedente l’inizio dell’utilizzo del bene, il contribuente può comunque diversamente dimostrare l’esistenza dell’accordo;
• è possibile evitare il fenomeno della doppia imposizione per l’imprenditore individuale/socio “trasparente” riducendo il reddito diverso, in capo all’utilizzatore, del maggior reddito d’impresa derivante dall’ indeducibilità dei costi relativi al bene in godimento;
• per le auto aziendali il valore di mercato va individuato con le medesime regole previste per i cd “fringe benefit”.
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