In tema di impresa familiare (art. 230 bis c.c.), la predeterminazione, ai sensi dell'art. 9 della L. 576/1975 (integrativo dell'art. 5 del D.P.R. 587/1973) e nella forma documentale prescritta, delle quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare, sia essa oggetto di una mera dichiarazione di verità (come è sufficiente ai fini fiscali) o di un negozio giuridico (non incompatibile con la configurabilità dell'impresa familiare), può risultare idonea, in difetto di prova contraria da parte del familiare imprenditore, ad assolvere mediante presunzioni l'onere - a carico del partecipante che agisca per ottenere la propria quota di utili - della dimostrazione sia della fattispecie costitutiva dell'impresa stessa che dell'entità della propria quota di partecipazione (in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato) agli utili dell'impresa. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione civile con la sentenza n. 14908 del 5 Settembre 2012.