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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 28 del 14 settembre 2012, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità di utilizzo del contratto di lavoro intermittente nell’ipotesi di servizi di media audiovisivi, ovvero per servizi prestati via internet ex D.Lgs. n. 177/2005, nella misura in cui gli stessi possano essere assimilati alle attività espletate dagli operatori addetti agli spettacoli televisivi, contemplate al n. 43, R.D. 2657/1923, così come richiamato dalla lettura in combinato disposto dell’art. 40, D.Lgs. 276/2003 e del Decreto 23 ottobre 2004. In particolare, l’istante chiede se alla luce delle novella normativa operata dal D.Lgs. 44/2010, in merito alla disciplina contenuta nel citato D.Lgs. 177/2005 (T.U. della radiotelevisione), il contratto di lavoro intermittente possa trovare applicazione anche nell’ipotesi di servizi di live streaming, webcasting ovvero per servizi prestati via internet connotati dai caratteri della discontinuità ed intermittenza.