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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 27 del 13 settembre 2012, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla riduzione dell’orario di lavoro, effettuata da imprese, rientranti nel campo di applicazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS) ex art. 1, D.L. n. 726/1984, come convertito dalla L. n. 863/1984, che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi di cui all’art. 5, comma 1, L. n. 236/1993. In particolare, l’istante chiede quali siano le eventuali conseguenze sanzionatorie qualora l’azienda non rispetti l’accordo predisposto in sede di stipulazione dei contratti di solidarietà in relazione alle modalità di riduzione dell’orario, ovvero richieda al personale coinvolto l’espletamento di un orario di lavoro superiore a quello concordato nel contratto stesso.