Riconoscimento ruralità agli immobili ad uso abitativo

Riconoscimento ruralità agli immobili ad uso abitativo

Domanda per il riconoscimento ruralità agli immobili ad uso abitativo e agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola da inviare entro

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Gratuito
Data: 24/09/2012
Tipologia: Modulistica


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Entro il 30 settembre 2012 (1° ottobre in quanto il 30 è domenica) è possibile presentare all'Agenzia del Territorio la domanda per l’attribuzione del requisito di ruralità agli immobili facenti parte dell’azienda agricola. Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 14-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono state impartite disposizioni in materia di ruralità degli immobili. In particolare, con il citato decreto sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali di una specifica annotazione concernente il requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili.
La richiesta di riconoscimento della ruralità per i fabbricati che soddisfano i requisiti previsti dall’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993 si effettua mediante presentazione di una specifica domanda, redatta in conformità al modello A , da compilarsi preferibilmente attraverso l’apposita applicazione web dell'Agenzia del Territorio, allegando le previste autocertificazioni redatte su modelli conformi a quelli del menzionato decreto ministeriale: il modello B per le abitazioni rurali e il modello C per le altre destinazioni strumentali.

Le domande, corredate dalla relativa documentazione, possono essere presentate ai competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio mediante:

  • consegna diretta all’Ufficio
  • raccomandata postale con avviso di ricevimento
  • fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
  • posta elettronica certificata.

Si consiglia di utilizzare l’applicativo reso disponibile per la compilazione e l’invio della domanda, che consente di ottenere in tempo reale l’assegnazione dell’identificativo numerico, con la possibilità di trasmettere successivamente, e comunque non oltre il 30 settembre 2012, all’Ufficio provinciale dell’Agenzia tutta la documentazione.

Nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, il mittente deve inoltrare la documentazione esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun Ufficio territorialmente competente.



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