I contribuenti che ricevono le lettere d’intento dagli esportatori abituali, possono effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata. A chiarire questo aspetto è l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 82 del 1° agosto 2012.
Il documento ricorda anche le modifiche al quadro normativo apportate dal D.L. n. 16/12, ossia che l’invio della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento da parte dei fornitori di esportatori abituali deve effettuarsi non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento, ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione realizzata senza l’applicazione d’imposta.
Nella risoluzione 82/E/2012 viene, inoltre, precisato che il modello di comunicazione attualmente in uso sarà utilizzato fino all’approvazione di un nuovo modello adeguato al mutato quadro normativo, e che nel frattempo il campo del frontespizio chiamato “Periodo di riferimento” può essere compilato indicando solamente l’anno di riferimento.