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Il licenziamento collettivo per riduzione di personale, secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 della L. 23 luglio 1991, n. 223, presuppone il ridimensionamento dell'attività produttiva voluto dall'imprenditore con decisione insindacabile in sede giudiziaria ed è nettamente distinto dal licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo, con il quale ha in comune soltanto l'irrilevanza delle qualità e caratteristiche proprie del singolo dipendente.Questo quanto ribadito dalla Cassazione Civile , senzione lavoro nella sentenza n. 13884 del 2 Agosto 2012.