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Il rimborso dell’IRAP non è precluso al professionista che aderisce al concordato preventivo per le imposte sui redditi. Infatti l’IRAP esula dalla portata applicativa dell’istituto del concordato preventivo biennale ex art. 33 D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 426 del 2003, e deve escludersi che l’adesione a tale beneficio comporti effetti preclusivi ai tini del diritto al rimborso di detta imposta. Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 11947 del 13 Luglio 2012.