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Il contribuente non può esercitare il diritto alla detrazione nel caso di mancato riconoscimento da parte dell’Amministrazione finanziaria delle somme richieste : infatti ex art. 1 del D. P.R. 443/1997, se l'ufficio finanziario, contestualmente al diniego di rimborso Iva per difetto dei presupposti di cui all'articolo 30 del D. P.R. 633/1972, non indica il credito spettante, il contribuente non può detrarlo per gli anni di imposta successivi. Questa la sentenza della Corte di Cassazione n. 11368 del 6 Luglio 2012.