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L’ordinanza richiama la recente giurisprudenza di vertice sull’assoggettabilità a Irap di un agente di commercio che, nel merito, si era visto disconoscere il diritto al rimborso del tributo, sulla base dell’infondato presupposto che, trattandosi di attività di ausiliario dell'impresa, ex art. 2195 cod. civ., fosse configurabile un assetto organizzativo di particolare rilevanza, “in quanto per lo svolgimento di tale attività professionale ha necessità di supporti collaborativi fissi e di relativi capitali”. Anche nel caso delle attività ausiliarie all’impresa, invece, afferma la Suprema Corte, la sussistenza di un’autonoma organizzazione va verificata caso per caso. Questo il contenuto della Ordinanza della Corte di Cassazione sezione Civile n. 10559 del 25 Giugno 2012.