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Il presupposto impositivo, ai fini IRAP, si realizza, indipendentemente dai compensi realizzati, prendendo a riferimento sia l’organizzazione, sia l’autonomia con cui la prima viene gestita. Per questo motivo non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura “organizzata”, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi e non sia, come nel caso in specie, organizzata da altri. Questa la significativa massima contenuta nell'ordinanza nella Suprema Corte n. 9692 del 13 Giugno 2012.