Imposta erariale sugli aerei privati: nessuna sanzione per chi versa l’eccedenza entro il 28 luglio

Imposta erariale sugli aerei privati: nessuna sanzione per chi versa l’eccedenza entro il 28 luglio

La Circolare del Giorno n. 151 del 17.07.2012

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Data: 17/07/2012
Tipologia: Circolari


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Chi risulta proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore in leasing di un aeromobile, deve versare all’atto della richiesta/rilascio del certificato di revisione di aeronavigabilità, l’imposta annuale introdotta dal decreto salva Italia (art. 16 D.l. 201/2011).
Le misure dell’imposta sono state ridotte successivamente con il decreto semplificazioni fiscali, per effetto anche dell’introduzione della tassa sui passeggeri di aerotaxi.
Con il provvedimento del 28.6.2012 è stato stabilito che:
chi ha pagato in misura superiore al dovuto può portare a credito l’eccedenza per il rinnovo successivo, o può chiedere il rimborso se non più tenuto al versamento;
chi ha pagato in misura inferiore non è soggetto a sanzioni o interessi se versa entro il 28 luglio 2012.



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