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La Corte considera valido l’accertamento che si basa sulla verifica effettuata presso un fornitore del contribuente accertato, nel caso di contestazione di emissione di fatture false. Si sottolinea, infatti, che non c’è nessun pregiudizio al diritto di difesa del terzo che risulti avere intrattenuto rapporti commerciali con il contribuente verificato. Inoltre, si ribadisce come le garanzie previste dalla Statuto del Contribuente riguardano solo l’azienda verificata e non anche i clienti o fornitori, i quali, se sottoposti ad atto di accertamento, possono comunque difendersi successivamente sia in sede giudiziale che extragiudiziale. Questo il contenuto della sentenza delle Corte di Cassazione n. 9108 del 6 Giugno 2012.