L’ennesima riforma sul lavoro ha ridotto le fattispecie di contratti di lavoro intermittente o a chiamata, in precedenza previste. Tale nuova riforma, che entra in vigore il 18 luglio 2012, prevede però una disciplina transitoria, cioè: i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge, che non siano compatibili con le nuove norme, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi da tale data. Pertanto, come specificato nella presente mini guida, sino al 17 luglio 2012 e con validità sino al 17 luglio 2013 – per ora, fatte salve le modifiche già preannunciate -, sulla base della normativa previgente la nuova riforma, è ancora possibile, utilizzare la vecchia normativa, ancora in vigore, per:
- stipulare ex novo contratti di lavoro a chiamata;
- ovvero, rinnovare, prorogare, integrare, quelli esistenti ed in scadenza.
Nella Guida sono stati predisposti specifici facsimili, da adeguare alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
PREMESSA
1. PERIODO TRANSITORIO DI VIGENZA DELLE PRECEDENTI FATTISPECIE PIÙ AMPIE DI CONTRATTI DI LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA
2. LE FATTISPECIE DI LAVORO INTERMITTENTE PREVIGENTI LA NUOVA RIFORMA (IN VIGORE SINO AL 17 LUGLIO 2012 ED APPLICABILI SINO AL 17 LUGLIO 2013
3. CONCLUSIONI / ESEMPLIFICAZIONI / FACSIMILI