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Con la circolare 26/2012 l’Agenzia torna ad occuparsi della determinazione della base imponibile IRAP. In particolare, viene precisato che:
• ammortamenti oggetto di svalutazione: il maggior valore fiscale è deducibili ai fini Irap nel corso del processo di ammortamento del bene:
? nei limiti dell’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti tabellari, se il bene è acquistato prima del 2008 (ante riforma)
? utilizzando il criterio di ammortamento civilistico (valore fiscale ripartito per la vita utile residua), se l’immobile è stato acquisito dal 2008.
• deducibilità costi personale in R&S: per fruire dell’agevolazione è richiesta l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute
• interessi passivi/costi personale capitalizzati: sono deducibili IRAP i corrispondenti proventi iscritti nella voce A.4 del Conto economico.
• accantonamento a f.do ripristino beni d’azienda in affitto: sono deducibili, in capo all’affittuario (usufruttuario) per il valore imputato a Conto economico.
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