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Con la risoluzione n. 69/E del 21.06.2012 l’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire la portata del differimento delle imposte derivanti da Unico 2012, disposto con Dpcm dello scorso 6 giugno, precisandone in particolare gli effetti sul piano della rateazione.
Tuttavia, alcune precisazioni contenute nel documento di prassi avevano sollevati dubbi in ordine a due problematiche:
• la possibilità o meno di fruire della proroga per coloro che erano interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore, diversa dalla dichiarazione di ricavi o compensi superiori a 5.146.569 €;
• l’estensione della proroga al versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni (art. 2 D.l. 282/2002).
L’Agenzia riscrive il testo della risoluzione e scioglie ogni dubbio riguardo a tali questioni:
• possono fruire della proroga i soggetti interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore, diversa dalla dichiarazione di ricavi o compensi superiori a 5.146.569 €;
• la proroga non si applica al versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni.
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