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Rientrano nel nuovo regime dei minimi coloro che hanno iniziato un’attività d’arte, impresa o professione dal 1° gennaio 2012, e hanno “flaggato” nel mod. AA9/10 (in vigore fino al 21.05.2012) la vecchia dicitura “Regime per i contribuenti minimi previsto dall’art. 1, comma 96 e seguenti, della L. 244/2007”. Coloro che, invece, hanno iniziato l’attività nel 2012 e hanno aperto la partita Iva senza effettuare alcuna comunicazione, possono sanare la loro posizione senza applicazione di sanzioni, presentando entro il 29.07.2012 il nuovo Mod. AA9/11.
Chi ha iniziato l’attività dopo il 31.12.2007 e intende passare, dal 1° gennaio 2012, al nuovo regime non è tenuto ad alcun adempimento se, fino al 31.12.2011 applicava il vecchio regime dei minimi. Nel caso in cui, invece, fino al 31.12.2011 fosse stato applicato:
• il regime ordinario, per la revoca bisogna presentare il quadro VO della dichiarazione Iva;
• il regime delle nuove iniziative produttive (L. 388/2000), per la revoca basta presentare il Mod. AA9/11 dati e barrare la casella R.
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