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La Corte di Cassazione fornisce un’interpretazione della norma,che presiede alle indagini finanziarie, assolutamente inequivocabile precludendo la possibilità al contribuente in fase istruttoria e, successivamente, in sede giurisdizionale, di operare “compensazioni” tra costi (prelevamenti) e ricavi (versamenti) essendo i versamenti non documentati, al pari dei relativi prelevamenti, identificabili quali “ricavi” non dichiarati. Questo il contenuto della sentenza n. 4688 del 23 Marzo 2012.