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La legge non dà rilevanza penale all’evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive, poiché non è considerata imposta sui redditi in senso tecnico.
Dunque, le dichiarazioni oggetto del reato ex art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, sono dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali Iva, così come chiarito dalla Circolare n. 154/2000 del Ministero delle Finanze. Questo quando ribadito dalla Corte di Cassazione nella seentenzan. 11147 del 22 Marzo 2012.