Trasferimento sede sociale opponibile solo dalla  cancellazione della precedente - Sent. Cass. 3959/2012

Trasferimento sede sociale opponibile solo dalla cancellazione della precedente - Sent. Cass. 3959/2012

Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 3959 del 13 Marzo 2012

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Data: 30/04/2012
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Si afferma il principio di diritto per il quale, nel regime di attuazione del registro delle imprese, l'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento della sede del soggetto iscritto, quando tale trasferimento comporti che la sede sia trasferita in altra provincia e, quindi, che l'iscrizione passi da una Camera di commercio ad altra, si ha per perfezionata soltanto una volta avvenuta la cancellazione dell'iscrizione di provenienza. Questo quanto espresso dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 3959 del 13 Marzo 2012.



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