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Con il decreto semplificazioni fiscali è stato modificato il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute: non più entro il 16 del mese successivo a quelle di ricevimento, ma entro il termine della prima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) nella quale sono presenti le operazioni effettuate senza l’applicazione dell’Iva.
Poiché non rileva più il momento di ricevimento della dichiarazione d’intento, il fornitore che ha solamente ricevuto la lettera d’intento ma che non ha ancora effettuato alcuna operazione nei confronti dell’esportatore abituale, non dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati della lettera d’intento ricevuta.
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