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La Corte di Cassazione con la sentenza in commento, sostiene che non c’è diritto al rimborso delle imposte per il contribuente che ha errato grossolanamente nel versamento.
Infatti, secondo la Corte, il rimborso della somma versata in eccesso a causa di un errore imputabile al cittadino, deve essere richiesto all'amministrazione finanziaria entro il termine di diciotto mesi ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602/73, anche se il pagamento non dovuto sia stato effettuato da una società fallita.
In tali circostanze, non ha applicazione l'art. 41, co. 1 DPR n. 602/73, recante la disciplina per il rimborso d'ufficio che è applicabile solo se l'anomalia, presupposto del rimborso, è ascrivibile a responsabilità dell'amministrazione finanziaria. Questo quanto deciso nella sentenza n. 3271 del 2 Marzo 2012.