Bancarotta fraudolenta solo per atti di gestione - Sent. Cass. n. 5063/2012

Bancarotta fraudolenta solo per atti di gestione - Sent. Cass. n. 5063/2012

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione I Sez. Penale n- 5063 del 9 Febbraio 2012

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Data: 19/03/2012
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La posizione di amministratore di fatto deve essere desunta da elementi di gestione o cogestione della società, non essendo sufficienti elementi meramente indiziari circa la potenziale responsabilità penale del soggetto.
Per ritenere l’amministratore di fatto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, è rilevante che lo stesso abbia posto in essere atti tipici di gestione. Questa la decisione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5063 del 9 Febbraio 2012.



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