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E’ riconosciuta la validità della dichiarazione IVA presentata dal contribuente all’Ufficio competente in ritardo di oltre trenta giorni, nel caso in cui la dichiarazione sia stata precedentemente presentata ad altro Ufficio finanziario. Non rileva l’errore in cui è occorso il dichiarante. Questo il contenuto della Ordinanza della Corte di Cassazione n. 27139 del 16 Dicembre 2011.