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L’Amministrazione finanziaria non è legittimata a disporre il fermo amministrativo sul credito IVA vantato dalla curatela fallimentare in prospettiva di una futura compensazione con le imposte da questa dovute. La condotta è ritenuta dalla Suprema Corte incompatibile con il divieto espresso dall'art. 51 della legge fallimentare, così facendo il Fisco infatti si riserverebbe parte del patrimonio del fallito.
Questo il contenuto della sentenza n. 29565 del 29 Dicembre 2011.