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Nel caso di accertamento dell’ufficio su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti stessi e risulta quindi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Egli deve dimostrare come gli elementi della movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili dando indicazioni specifiche della diversa causalità di ogni versamento.Questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25502 del 30 Novembre 2012.