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Con la recente Circolare n. 53/2011 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRES. In particolare, viene precisato che le perdite realizzate nei periodi d’imposta anteriori al 2011 (dal 2006 al 2010) sono utilizzabili, analogamente a quelle conseguite nel 2011, nel limite dell’80% del reddito, con riporto dell’eccedenza nelle successive annualità, senza alcun vincolo temporale (sono escluse quelle relative al 2005 in quanto non più riportabili).
Resta, invece, inalterato il regime delle perdite generate dalle neoattività nei primi tre periodi di imposta, così come il trattamento delle perdite riferito ai soggetti Irpef.
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