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La Cassazione ribadisce quanto già stabilito, a Sezioni Unite, ossia che l’accertamento tributario tramite applicazione degli studi di settore è un sistema di presunzioni semplici per il quale gravità, precisione e concordanza degli elementi probatori non derivano ex lege dalla differenza tra il reddito dichiarato e gli standards ma dal contraddittorio con il contribuente che è obbligatorio, pena la nullità dell’accertamento.
Il contribuente ha poi il diritto/dovere di provare la presenza di circostanze che giustifichino l’esclusione dell’applicazione degli standards così come anche la motivazione dell’ accertamento deve essere integrata dalla dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto e dei motivi che portano a non accettare le contestazioni del contribuente. Questo quanto stabilito ancora una volta nella sentenza n. 23017 del 4 novembre 2011.