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L’Amministrazione finanziaria non può sospendere il rimborso d’imposta richiesto da un contribuente attraverso l’eccezione della pendenza di altro procedimento in cui vanta un credito verso lo stesso contribuente, in mancanza di un precedente specifico provvedimento di sospensione, legittimamente notificato.
Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n 23601 dell'11 Novembre 2011.