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Accanto alla tradizionale tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatorie in forma cartacea, è consentita la tenuta e conservazione delle stesse in formato digitale (D.M. 23 gennaio 2004). Mentre per i documenti in formato cartaceo, la modalità di tenuta si sostanzia nell’obbligo di vidimare ossia bollare ogni foglio (da parte dell’ufficio del Registro delle imprese) e numerare le pagine delle scritture contabili, per i documenti in formato digitale la vidimazione e numerazione progressiva si sostanzia nell’obbligo di apporre firma digitale e marca temporale. Il termine di apposizione è stato oggetto di modifica da parte del Decreto Sviluppo. Prima della riforma l’apposizione era prevista con cadenza trimestrale, oggi alla luce della modifica dell’art. 2215-bis c.c., terzo comma, almeno una volta all’anno.
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