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Per una società cooperativa di produzione e lavoro, in presenza di contratti di appalto, i costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell’impresa appaltatrice vanno computati soltanto ai fini del calcolo della deducibilità dall’imponibile IRES dell’IRAP e non vanno considerati , invece, ai fini della determinazione del requisito della mutualità prevalente ex art. 2512 e 2513 c.c..
Questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella R.M. n 104/E del 28 Ottobre 2011.