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La Corte di Cassazione dichiara indebita la detrazione IVA relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nel caso in cui il contribuente acquisti merce da una società che risulta la prestanome del reale fornitore. La Corte a tal proposito ribadisce che per la detrazione è indispensabile il requisito dell'inerenza all'impresa, circostanza questa che non si verifica nel caso di IVA corrisposta da soggetto interposto anche nel caso di operazioni realmente avvenute. Questo il contenuto della sentenza n. 21080 del 13 ottobre 2011