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Le prestazioni di servizi su beni immobili disciplinate dall’articolo 7-quater, comma 1 lett. a) del D.p.r. 633/72 rappresentano una deroga “assoluta” alla regola generale di tassazione nel Paese di stabilimento del committente. Per tali prestazioni trova applicazione il criterio di individuazione del luogo di imposizione corrispondente a quello in cui si trova l’immobile, quindi si considerano effettuate nel territorio dello Stato se l’immobile è ivi situato.
Si definisce tale deroga “assoluta” in quanto è irrilevante lo status del committente, quindi si applica sia nei rapporti cosiddetti B2B (committenti soggetti passivi iva) che B2C (committenti privati).
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