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La validità della definizione relativa ai ritardati e omessi versamenti, ai sensi dell’art. 9-bis della legge 289/2002, ovvero il cosiddetto condono fiscale, è subordinata all'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute anche se il versamento avviene ratealmente. Questa la decisione della Corte di Cassazione in accordo con la normativa europea, nella sentenza n. 19681 del 27 Settembre 2011.