CONTRATTO DI COMODATO DI
AUTOVETTURA
L’anno
duemila addì venti del mese di aprile
TRA
- Nome
Cognome, nato il (data) a (città) e residente in (via)),
codice fiscale ................., comodante;
E
- e la Ditta Fiat spa, con sede iDitta Fiat spa, con sede in (città) (via), in
persona del suo legale rappresentante (nome cognome), codice fiscale
............... comodatario,
PREMESSO
-
che il comodante
è proprietario di un’autovettura per trasporto di persone modello
(specificare i dati dell'autovettura. targa e dati di
immatricolazione)
- che detta autovettura si trova attualmente nel seguente stato di manutenzione (indicare lo stato reale di manutenzione dell'auto)
-
tutto quanto
sopra premesso, le parti
CONVENGONO
E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1) il Nome Cognome dà e concede in comodato gratuito alla Ditta FIAT SPA, che a tale titolo accetta, l’autovettura sopra individuata perchè ne faccia uso durante lo svolgimento della sua normale attività;
2)
in deroga all’articolo 1807 del codice civile il comodatario
dichiara di accollarsi la responsabilità per ogni peggioramento dello
stato di efficienza dell’autovettura;
3)
la durata del presente contratto viene tra le parti stabilita
in un anno, con decorrenza dall’1/5/2000 e scadenza il 30/04/2000.
Il contratto potrà anche essere tacitamente rinnovabile per uguali
periodi di tempo qualora non intervenga disdetta da inviarsi a cura di
una delle due parti con lettera raccomandata con un preavviso di
almeno tre mesi.
Alla scadenza del termine sopra convenuto, il comodatario
ha l’obbligo di restituire l’autovettura oggetto del presente
contratto.
Tuttavia nell’ipotesi in cui sopravvenga una necessità
urgente ed imprevista da parte del comodante, questi può esigerne la
restituzione immediata anche in pendenza del termine convenuto.
4)
il comodatario dichiara di aver controllato lo stato di
efficienza dell’autovettura e di averla trovata idonea all’uso
pattuito.
Al termine del rapporto di comodato il comodatario si
impegna a riconsegnarla al comodante nello stato in cui essa si trova
adesso con esclusione del normale deperimento d’uso.
Il comodatario potrà fornire al comodante prova
contraria dello stato di efficienza del veicolo in forma scritta entro
dieci giorni dall’inizeci giorni dall’inizio del contratto stesso;
5)
tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione,
necessarie al mantenimento del veicolo in perfette condizioni di
efficienza, saranno a carico del comodatario che dichiara di
accollarsene obbligandosi
inoltre ad eseguirle con le modalità e la periodicità indicate
nell’apposito libretto dalla Casa di produzione del veicolo stesso;
6) &nbo-tab-count:1">
è fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza
consenso scritto da parte del comodante. Il comodatario potrà
utilizzare il veicolo soltanto per l’uso stabilito nel contratto e
non potrà cederlo, neppure temporaneamente, in uso a terzi nè a
titolo gratuito nè a titolo oneroso. In caso contrario, il comodante
potrà richiedere l’immediata restituzione del veicolo, oltre al
risarcimento del danno;
7)
le riparazioni, migliorie o modifiche eventualmente eseguite
dal comodatario non comporteranno per il comodante alcun obbligo di
compenso e saranno da lui acquisite, salvo sempre per il comodante il
diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dello stato di
efficienza del veicolo nello stato in cui questi lo ha ricevuto.
Il contratto si risolverà automaticamente per fatto e
colpa del comodatario nell’ipotesi di mutata destinazione dell’uso
del veicolo o di esecuzione di modifiche effettuate sulla carrozzeria
e/ o sul motore;
8)
il comodante potrà controllare o far controllare da terzi il
veicolo oggetto del presente contratto senza obbligo di preavviso
scritto.
9)
restano a carico del comodatario le spese inerenti al contratto
di assicurazione già presente sul veicolo ed ai suoi rinnovi
periodici nonché le spese inerenti la tassa di circolazione. Le parti
si danno reciproco atto che il comodatario solleva il comodante da
ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla circolazione del
veicolo carente di assicurazione e di bollo;
10) in caso di
sinistro, il comodatario si obbliga, indipendentemente dalla
responsabilità, ad inviare immediatamente al comodante la denuncia
del danno. Le spese di ripristino saranno completamente a carico del
comodatario;
11)
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1806 del
Codice civile, le parti convengono quale valore di stima del veicolo
concesso in comodato, la somma complessiva di Lire (quantificare il
valore dell'auto).
Detta stima è effettuata unicamente al fine della
responsabilità per perimento del veicolo oggetto del presente
contratto, restando inteso che la proprietà del medesimo permane come
per legge in campo al comodante;
12)
qualsiasi modifica
al presente contratto può avere efficacia tra le parti soltanto con
atto scritto;
13)
tutte le spese del presente atto ed accessorie, compresa la
registrazione presso il competente Ufficio, sono a carico del
comodatario che se le assume;
14)
15)
per tutte le eventuali controversie derivanti dal presente
contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di ..............
Letto,
approvato e sottoscritto
Città
Data
Il
comodante
Il comodatario