CONTRATTO DI COMODATO DI AUTOVETTURA

L’anno duemila addì venti del mese di aprile

TRA

- Nome Cognome, nato il (data) a (città)  e  residente in (via)), codice fiscale ................., comodante;

E

-  e la Ditta Fiat spa, con sede iDitta Fiat spa, con sede in (città) (via), in persona del suo legale rappresentante (nome cognome), codice fiscale ...............  comodatario,

PREMESSO

-          che il comodante è proprietario di un’autovettura per trasporto di persone modello (specificare i dati dell'autovettura. targa e dati di immatricolazione)

-          che detta autovettura si trova attualmente nel seguente stato di manutenzione (indicare lo stato reale di manutenzione dell'auto)

-          tutto quanto sopra premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1)         il Nome Cognome dà e concede in comodato gratuito alla Ditta FIAT SPA, che a tale titolo accetta, l’autovettura sopra individuata perchè ne faccia uso durante lo svolgimento della sua normale attività;

2)         in deroga all’articolo 1807 del codice civile il comodatario dichiara di accollarsi la responsabilità per ogni peggioramento dello stato di efficienza dell’autovettura;

3)         la durata del presente contratto viene tra le parti stabilita in un anno, con decorrenza dall’1/5/2000 e scadenza il 30/04/2000. Il contratto potrà anche essere tacitamente rinnovabile per uguali periodi di tempo qualora non intervenga disdetta da inviarsi a cura di una delle due parti con lettera raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi.

Alla scadenza del termine sopra convenuto, il comodatario ha l’obbligo di restituire l’autovettura oggetto del presente contratto.

Tuttavia nell’ipotesi in cui sopravvenga una necessità urgente ed imprevista da parte del comodante, questi può esigerne la restituzione immediata anche in pendenza del termine convenuto.

4)         il comodatario dichiara di aver controllato lo stato di efficienza dell’autovettura e di averla trovata idonea all’uso pattuito.

Al termine del rapporto di comodato il comodatario si impegna a riconsegnarla al comodante nello stato in cui essa si trova adesso con esclusione del normale deperimento d’uso.

Il comodatario potrà fornire al comodante prova contraria dello stato di efficienza del veicolo in forma scritta entro dieci giorni dall’inizeci giorni dall’inizio del contratto stesso;

5)         tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, necessarie al mantenimento del veicolo in perfette condizioni di efficienza, saranno a carico del comodatario che dichiara di accollarsene  obbligandosi inoltre ad eseguirle con le modalità e la periodicità indicate nell’apposito libretto dalla Casa di produzione del veicolo stesso;

6) &nbo-tab-count:1">        è fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza consenso scritto da parte del comodante. Il comodatario potrà utilizzare il veicolo soltanto per l’uso stabilito nel contratto e non potrà cederlo, neppure temporaneamente, in uso a terzi nè a titolo gratuito nè a titolo oneroso. In caso contrario, il comodante potrà richiedere l’immediata restituzione del veicolo, oltre al risarcimento del danno;

7)         le riparazioni, migliorie o modifiche eventualmente eseguite dal comodatario non comporteranno per il comodante alcun obbligo di compenso e saranno da lui acquisite, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dello stato di efficienza del veicolo nello stato in cui questi lo ha ricevuto.

Il contratto si risolverà automaticamente per fatto e colpa del comodatario nell’ipotesi di mutata destinazione dell’uso del veicolo o di esecuzione di modifiche effettuate sulla carrozzeria e/ o sul motore;

8)         il comodante potrà controllare o far controllare da terzi il veicolo oggetto del presente contratto senza obbligo di preavviso scritto.

9)         restano a carico del comodatario le spese inerenti al contratto di assicurazione già presente sul veicolo ed ai suoi rinnovi periodici nonché le spese inerenti la tassa di circolazione. Le parti si danno reciproco atto che il comodatario solleva il comodante da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla circolazione del veicolo carente di assicurazione e di bollo;

10)       in caso di sinistro, il comodatario si obbliga, indipendentemente dalla responsabilità, ad inviare immediatamente al comodante la denuncia del danno. Le spese di ripristino saranno completamente a carico del comodatario;

11)       ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1806 del Codice civile, le parti convengono quale valore di stima del veicolo concesso in comodato, la somma complessiva di Lire (quantificare il valore dell'auto).

Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per perimento del veicolo oggetto del presente contratto, restando inteso che la proprietà del medesimo permane come per legge in campo al comodante;

12)       qualsiasi  modifica al presente contratto può avere efficacia tra le parti soltanto con atto scritto;

13)       tutte le spese del presente atto ed accessorie, compresa la registrazione presso il competente Ufficio, sono a carico del comodatario che se le assume;

14)       per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti si riportano alle disposizioni del Codice civile e delle altre leggi in vigore;

15)       per tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di ..............

Letto, approvato e sottoscritto

Città Data

Il comodante                                                     Il comodatario