eBook in pdf di 238 pagine sulla disciplina civilistica e fiscale degli enti del terzo settore (ETS) e avvio del RUNTS per:
Aggiornato al Decreto Direttoriale n. 561 del 26 Ottobre 2021 che fissa la data di avvio del RUNTS, al D.M. del 27 Luglio 2021 sulle lotterie filantropiche, alla Legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio per il 2022 ed al Decreto-Legge n. 228 del 2021 (“Decreto milleproroghe” per il 2022) .
Questo e-book è dedicato all’analisi della riforma del terzo settore e della disciplina degli “enti del terzo settore” (ETS) in generale contenute nel Decreto Legislativo n° 117 del 2017 (il “Codice del terzo settore” o “CTS”). Esso contiene anche la disciplina specifica, riportata sempre nello stesso decreto, di alcune categorie di enti del terzo settore, vale a dire delle associazioni e delle fondazioni del terzo settore, degli enti filantropici e delle reti associative.
Le discipline specifiche degli altri enti del terzo settore, vale a dire delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle società di mutuo soccorso, delle imprese sociali e delle cooperative sociali, sono trattate negli e-book specifici a questi dedicati dello stesso autore. Ciò vale anche per le associazioni sportive dilettantistiche (che, come vedremo nel testo, non sono una categoria specifica di ETS) a cui la riforma si può applicare ma che nella pratica non dovrebbe interessare molto a questi enti.
Per quanto non espressamente previsto dalle discipline specifiche delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, degli enti filantropici e delle reti associative si applica la disciplina delle associazioni e delle fondazioni del terzo settore contenuta nel Titolo IV del Dlgs 117/2017, trattata in questo e-book. Tale disciplina si applica in via esclusiva a quegli ETS che hanno forma giuridica di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, e di fondazione. Per quanto non disposto dal Codice del terzo settore si applicano gli artt. 14 – 42-bis del Codice Civile.
La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale, cioè i Decreti Legislativi n° 117 (“Codice del terzo settore”), 112 (“Disciplina dell’impresa sociale”) e 111 (disciplina del cinque per mille dell’IRPEF) del 2017, è stata emanata sulla base della Legge-delega n° 106 del 2016. Ad essa sono state apportate integrazioni e correzioni dai Decreti Legislativi n° 105 del 2018 (per il Codice del terzo settore) e n° 95 pure del 2018 (per l’impresa sociale), sulla base della previsione contenuta dal 7° comma dell’art. 1°, 2° sempre della Legge-delega n° 106 del 2016.
Il presente e-book è aggiornato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Luglio 2020 sulla disciplina del cinque per mille dell’IRPEF che può essere destinato anche agli ETS, al Decreto del Ministero del lavoro n° 106 del 2020 che attua il Registro unico nazionale degli enti del terzo settore (RUNTS), al Decreto del Ministero del Lavoro n° 107 del 2021 che individua criteri e limiti delle attività diverse da quelle di interesse generale che possono essere esercitate dagli ETS, al Decreto del Ministero dell’Economia del 27 Luglio 2021 sulle lotterie filantropiche che possono essere organizzate da questi enti per scopi di autofinanziamento, alla Legge n° 234 del 2021 (Legge di bilancio per il 2022) ed al Decreto-Legge n° 228 del 2021 (Decreto “milleproroghe” per il 2022).
La riforma tocca solo marginalmente la disciplina civilistica e fiscale degli enti senza scopo di lucro, vale a dire le associazioni, le fondazioni e i comitati di cui agli artt. 14 – 42-bis del Codice Civile (e di cui agli artt. 143 – 149 TUIR) che continuerà ad applicarsi agli enti di questo tipo che non assumeranno la qualifica di “enti del terzo settore” (ETS), quella delle associazioni sportive dilettantistiche (a cui continua ad applicarsi la legge n° 398 del 1991) e quella delle cooperative sociali (a cui continua ad applicarsi la legge n° 381 del 1991 e la disciplina civilistica e fiscale delle cooperative a mutualità prevalente).
La riforma del terzo settore ha il suo punto centrale nella sostituzione della qualifica tributaria di ONLUS – Organizzazione non lucrative di utilità sociale (disciplinata dal Decreto Legislativo n° 460 del 1997) con quella di ETS – Ente del terzo settore. Questa sostituzione sarà effettiva solo con l’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (che sostituirà i registri delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale) perché solo con l’iscrizione l’ente senza scopo di lucro acquisisce la qualifica di ETS.
Un’altra importante novità della riforma del terzo settore è che tutti gli ETS possono avvalersi della collaborazione di volontari, cioè di persone che in modo spontaneo, libero e gratuito prestano la loro opera a scopi di solidarietà sociale, e non solo, come accadeva prima, le organizzazioni di volontariato (OdV) e le cooperative sociali. E’ stato pertanto rivisto tutto il sistema di supporto al volontariato, inteso non solo come insieme delle Odv ma di tutti gli ETS che si avvalgono della collaborazione di volontari (in cui le OdV sono comunque i soggetti centrali) che ruota attorno ai Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), organismi associativi delle OdV e degli altri ETS in cui si fa volontariato, a cui sono garantite risorse certe versate dalle Fondazioni bancarie (che ne hanno in cambio un credito di imposta) che le versano nel Fondo Unico Nazionale (FUN) per il volontariato con cui i CSV, oltre a pagare i loro costi di funzionamento, devono acquistare beni di investimento utili per le attività di interesse generale svolte dalle OdV e dagli atri ETS associati che li potranno utilizzare a titolo gratuito ed organizzare servizi di informazione, formazione e supporto tecnico-logistico rivolti sempre agli enti associati. Anche le OdV e gli ETS non associati ai CSV potranno usufruire dei servizi di questi ultimi per il principio di universalità di accesso ai servizi di ogni CSV.
Un’altra importante novità della riforma è la disciplina specifica da essa prevista per le associazioni, riconosciute e non, e per le fondazioni che vogliono acquisire la qualifica di ETS iscrivendosi del Registro unico nazionale del terzo settore. Per esse, denominate “associazioni e fondazioni del terzo settore”, non solo sono previsti una serie di obblighi in tema di ammissione degli associati e di caratteristiche degli organi sociali, ma anche un sistema semplificato di acquisto della personalità giuridica previsto dall’art. 22 del Dlgs 117/2017.
La riforma del terzo settore entra pienamente in vigore solo con l’avvio dell’operatività del RUNTS - Registro unico nazionale del terzo settore che, a causa dei ritardi che ne hanno impedito l’avvio previsto nel 2019 e nel 2020, è stata fissata per il 24 Novembre 2021 dal Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro n° 561 del 26 Ottobre 2021 per le iscrizioni di nuovi enti nel registro. Prima di allora non si poteva acquisire la qualifica di ETS. Per questo motivo, i primi due commi dell’art. 104 del Codice del terzo settore prevedono che una serie di norme fiscali da esso previste si applichino in via transitoria alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale negli anni di imposta dal 2018 al 2021, per poi applicarsi, in via definitiva, solo agli ETS (molto spesso solo a quelli non commerciali) a partire dall’anno di imposta 2022.
La premessa per l’avvio dell’operatività del Registro è stata messa il 21 Settembre 2020, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero del lavoro del 15 Settembre 2020 di attuazione delle norme del CTS sul RUNTS a cui deve seguire l’avvio vero e proprio del registro il giorno trasferimento al RUNTS dei registri preesistenti sulle organizzazioni di volontariato, sulle associazioni di promozione sociale e sulle ONLUS e l’apertura al pubblico della piattaforma informatica del Registro alle nuove iscrizioni, come prevedono gli artt. 30 e 38 del decreto citato. Detto avvio, legato alla realizzazione della sua struttura informatica (portale) e dei suoi uffici regionali, è avvenuto il 24 Novembre 2021.
A ciò non si oppone il fatto che, proprio per potersi iscrivere nel RUNTS e diventare in tal modo ETS, le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono adeguare i loro statuti alla disciplina civilistica del Codice del terzo settore entro il 31 Maggio 2022 (il termine di adeguamento ha avuto diverse proroghe). Infatti, il 23 Novembre 2021 viene avviato il trasferimento dei dati di questi enti dai Registri dell’associazionismo, del volontariato e dall’Anagrafe unica delle ONLUS al RUNTS mentre il termine citato è ancora in corso. In tal modo, gli enti che non avranno ancora adeguato i loro statuti saranno messi dagli Uffici del RUNTS di fronte alla scelta di adeguarli in modo facilitato, vale a dire con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria (come prevede il 2° comma dell’art. 101 del Dlgs 117/2017), oppure vedersi rifiutata l’iscrizione al RUNTS e quindi tornare ad essere un normale ente non commerciale, ai sensi della lettera c) del 1° comma dell’art. 73 del TUIR (che abbiamo trattato nel secondo capitolo).
Quindi, dato che l’avvio del RUNTS avviene il 24 Novembre 2021 (per le nuove iscrizioni), la disciplina transitoria fiscale descritta successivamente in questo capitolo, che è stata in vigore negli anni 2018, 2018 e 2020, e la permanenza delle ONLUS, si estendono anche all’anno di imposta 2021.
La disciplina fiscale definitiva prevista per gli ETS dal Titolo X del Codice del terzo settore si applica, a partire al 1° Gennaio 2022, solo agli ETS iscritti nel RUNTS, fatta eccezione per le poche norme citate dal 10° comma dell’art. 101 del CTS che entreranno in vigore nell’anno di imposta successivo alla concessione dell’autorizzazione della Commissione Europea prevista dalla stessa norma.
Per gli enti impegnati nel procedimento di migrazione dai previgenti registri al RUNTS, cioè per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale, anche nel 2022 si applica il regime fiscale transitorio fino a quando il singolo ente non otterrà l’iscrizione al RUNTS e lo stesso vale per le ONLUS per le quali il processo di migrazione dall’Anagrafe unica al RUNTS, ad oggi (Gennaio 2022), non è ancora iniziato e che resteranno tali fino all’iscrizione in questo registro.
1. Gli Enti del terzo settore (ETS): definizione, ambito di applicazione della disciplina ed entrata in vigore
2. Le attività di interesse generale e le attività diverse che possono essere esercitate dagli Enti del terzo settore (ETS)
2.1 Attività di interesse generale
2.2 Le attività diverse
3. L’assenza di scopo di lucro e le altre caratteristiche generali e principali degli Enti del terzo settore. L’utilizzo di volontari
3.1 L’assenza di scopo di lucro negli ETS: il divieto di distribuire direttamente o indirettamente utili o avanzi di gestione
3.2 L’assenza di scopo di lucro negli ETS: la devoluzione del patrimonio residuo
3.3 L’attività di raccolta fondi, i patrimoni destinati ad uno specifico affare e la denominazione legale degli ETS
3.4 Il bilancio civilistico e il bilancio sociale degli ETS
3.4.1 Il bilancio degli ETS. I modelli dei documenti che compongono il bilancio civilistico previsti dal D.M. del 5 Marzo 2020
3.4.2 La struttura e i contenuti del bilancio sociale degli ETS
3.4.3 La valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli ETS
3.5 I volontari che operano per gli ETS e l’attività di volontariato
4. Il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e la procedura di iscrizione degli enti
4.1 La disciplina legislativa del RUNTS nel Codice del terzo settore
4.2 Le norme di attuazione del RUNTS: il Decreto del Ministero del lavoro del 15 Settembre 2020: definizioni, concetti generali ed ambito di applicazione
4.3 Le norme di attuazione del RUNTS (DM 15/09/2020): il procedimento di iscrizione al RUNTS, in particolare quello per gli enti senza personalità giuridica
4.4 Le norme di attuazione del RUNTS (DM 15/09/2020): il procedimento di iscrizione al RUNTS, in particolare quello per gli enti con personalità giuridica
4.5 Le norme di attuazione del RUNTS (DM 15/09/2020): l’aggiornamento delle informazioni contenute nel RUNTS da parte degli ETS iscritti e la revisione d’ufficio del Registro
4.6 Le norme di attuazione del RUNTS (DM 15/09/2020): la cancellazione dal Registro
4.7 Le norme di attuazione del RUNTS (DM 15/09/2020): gli altri aspetti della disciplina dl Registro, in particolare il primo popolamento e l’avvio del RUNTS 1
5. La disciplina fiscale degli enti del terzo settore in generale
5.1 Gli ETS a cui si applica questa disciplina: gli enti del terzo settore non commerciali e gli ETS commerciali.
5.2 Il reddito imponibile ai fini IRES degli ETS. Il regime forfettario del reddito di impresa degli enti del terzo settore non commerciali
5.3 Le agevolazioni sull’IVA e sull’IRAP per gli enti del terzo settore non commerciali
5.4 Il Social Bonus per le erogazioni liberali finalizzate ai progetti per il recupero di immobili assegnati agli ETS non commerciali
5.5 Le agevolazioni in materia di imposte indirette e di tributi locali per gli ETS
5.6 L’esenzione dall’IMU degli ETS non commerciali
5.7 Le agevolazioni fiscali per i soggetti che effettuano erogazioni liberali agli ETS
5.8 La tenuta delle scritture contabili degli enti del terzo settore non commerciali e degli ETS commerciali
5.9 Le cessioni gratuite di merce agli enti del terzo settore ed agli altri enti senza scopo di lucro non ETS: Legge n° 166/2016 riformata dalla Legge n° 215/ 2017
5.9.1 Riduzione TARI e obblighi relativi alla corretta conservazione dei beni ceduti
5.10 Il cinque per mille dell’IRPEF e la sua destinazione agli ETS
6. Le associazioni e le fondazioni del terzo settore
6.1 Definizione, disciplina applicabile e rapporti con gli altri enti senza scopo di lucro. Lo statuto e l’atto costitutivo
6.2 Il procedimento semplificato per l’acquisto della personalità giuridica da parte di questi enti
6.3 L’ammissione di nuovi associati e l’assemblea delle associazioni del terzo settore
6.4 Gli amministratori delle associazioni e delle fondazioni del terzo settore
6.5 Gli organi di controllo e di revisione legale dei conti. Il controllo esterno sulle fondazioni del terzo settore.
7. Gli enti filantropici
8. Le reti associative
9. La finanza sociale: i titoli di solidarietà ed il social lending per il finanziamento degli ETS
9.1 I titoli di solidarietà
9.2. Il social lending per gli ETS
10. Le altre misure per il sostegno economico e finanziario degli enti del terzo settore
11. I controlli e il coordinamento degli enti del terzo settore
12. Il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (CNST), i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) e la Fondazione Italia Sociale
13. L’affidamento di trust, fondi speciali o beni vincolati per l’assistenza a persone disabili Legge n° 112/2016 (c.d. Legge “Dopo di noi”)
Allegati
eBook in pdf di 238 pagine sulla disciplina civilistica e fiscale degli enti del terzo settore (ETS):
Aggiornato al Decreto Direttoriale n. 561 del 26 Ottobre 2021 che fissa la data di avvio del RUNTS, al D.M. del 27 Luglio 2021 sulle lotterie filantropiche, alla Legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio per il 2022 ed al Decreto-Legge n. 228 del 2021 (“Decreto milleproroghe” per il 2022) .
Isbn: 9788891653376