Durante la gestione del rapporto lavorativo il datore di lavoro deve confrontarsi con la problematica della retribuzione delle giornate festive in quanto , come noto, il lavoratore , oltre al riposo giornaliero, al riposo settimanale e alle ferie, ha diritto alla sospensione dal lavoro anche in occasione delle festività nazionali, civili e religiose (il lavoratore durante le ricorrenze festive ha diritto all'astensione dal lavoro e alla relativa retribuzione).La legge 22 Febbraio 1934 n. 370 indica espressamente che sono da considerarsi giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo, salvo le eccezioni stabilite dalla norma stessa. In seguito, la legge n. 336/2000 ha ripristinato a decorrere dal 2001 la festività nazionale del 2 giugno (fondazione della Repubblica) e si vuole sottolineare il ruolo della contrattazione collettiva di categoria nel prevedere particolari trattamenti economici per le festività soppresse.
E' comunque importante ribadire che a far data dall'anno 1977 il numero delle giornate considerate come festive è stato ridotto e i contratti collettivi hanno generalmente compensato tale perdita con la concessione di permessi retribuiti da fruirsi su base individuale .
SOMMARIO:
L'elenco delle festivita' nazionali, infrasettimanali e delle ex festivita' - Il trattamento economico delle festivita’ - Retribuzione fissa mensile - Retribuzione oraria - Effettuazione della prestazione lavorativa durante la festività - Le Festività e il rapporto con le altre assenze - Le Festività e la Cassa integrazione - il trattamento economico della festivita' del 4 novembre