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L’ordinanza, uniformemente alle precedenti sentenze della giurisprudenza di legittimità conferma che: a) il termine di 48 mesi, previsto per ‘istanza di rimborso, ex art. 38 d.P.R. 602/1973, decorre da ogni singolo acconto, e non dal versamento del saldo; b) la presenza non occasionale di dipendenti/collaboratori determina in capo al professionista l’obbligo di versamento dell’IRAP, indipendentemente dal rapporto tra costo sostenuto e valore dei compensi realizzato. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione civile, nell'Ordinanza n. 12175 del 16 Luglio 2012.