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Le fattispecie penali tributarie connotate da falsità sono state oggetto da parte della giurisprudenza di legittimità di differenti interpretazioni; si fa riferimento alle ipotesi di falsità materiale e ideologica che possono caratterizzare alcuni dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. Sul punto, la sentenza annotata, dopo aver illustrato i diversi orientamenti in diritto, prende posizione ritenendo che l’art. 2 citato deve ritenersi applicabile ad entrambe le tipologie di falso (ideologico e materiale). Per cui agli effetti della configurazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti falsi non ha rilevanza la falsità materiale o ideologica del documento utilizzato, questa la massima elaborata dalla corte di Cassazione nella Ordinanza n. 10987 del 23 Febbraio 2012.