La sentenza in commento offre una lettura condivisibile della norma tributaria penale, in particolare per quanto concerne il momento di consumazione del reato, ex artt. 2 ed 8, rispettivamente utilizzazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’individuazione del momento consumativo è infatti di fondamentale importanza ai fini del computo del termine iniziale della prescrizione dei reati de quo . Mentre prima dell’entrata in vigore del Dlgs 74/2000, la frode fiscale era punita a prescindere dalla dichiarazione annuale, per la sola utilizzazione di fatture o documenti falsi, attualmente l’uso è collegato alla indicazione dei dati falsi in dichiarazione. Inoltre la decisione della S.C. enuncia un’ulteriore princìpio in forza del quale l’imputato che si è avvalso di fatture per operazioni inesistenti non è punibile a titolo di concorso con l’emittente, coerentemente al regime previsto dal successivo art. 9. Tutto questo nella sentenza n. 18929 della Corte di Cassazione, sezione penale del 12 aprile 2012