L’«autonoma organizzazione» quale presupposto per l’applicazione dell’Irap - Ord. Cass. n. 4490/2012

L’«autonoma organizzazione» quale presupposto per l’applicazione dell’Irap - Ord. Cass. n. 4490/2012

Commento all' Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4490 del 21 Marzo 2012

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Data: 10/05/2012
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L'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore è escluso dall'applicazione dell'IRAP soltanto qualora si tratti di un’attività non autonomamente organizzata. Ragionando a contrariis, l’ "autonoma organizzazione", si configura allorquando il contribuente: a) sia il responsabile dell'organizzazione; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta, affermatamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni. Questo il contenuto dell'Ordinanza  della Corte di Cassazione  n. 4490 del 21 Marzo 2012.



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