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Ad una società di capitali - cui veniva rettificato il reddito d’impresa, sul presupposto della ristretta base azionaria e della distribuzione occulta di dividendi – la parte erariale contestava il maggior reddito, pro quota, anche ai soci, ai fini dell’IRPEF.
L’ordinanza cristallizza il seguente principio di diritto: per decidere sulla fondatezza di un accertamento eseguito nei confronti di un socio di società a ristretta base azionaria occorre attendere che il contenzioso nei confronti della società sia divenuto definitivo, in quanto deve ritenersi applicabile la sospensione di cui all'art. 295 c.p.c.. Secondo quest’ultima norma «Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa». Questo il contenuto dell'Ordinanza n. 1867 della Corte di Cassazione Civile dell'8 Febbraio 2012.