Legittimo l’accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie non giustificate degli amministratori della società e dei loro familiari: se il soggetto sottoposto a verifica è una società di capitali a ristretta base è molto probabile che debbano ascriversi alla stessa società le movimentazioni sui conti bancari dei soci e perfino dei loro familiari, in tal caso, incombe sulla prima l'onere di provare l'estraneità delle operazioni contestate alla propria attività d'impresa.
È quanto emerge dalla sentenza n. 12276, depositata il 12 giugno scorso, della Sezione Tributaria della Cassazione, che ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.
"Legittimo presumere che le movimentazioni bancarie dell’amministratore siano della società" (PDF - 10 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
Accertamento bancario: quadro normativo, rassegna giurisprudenziale
Sulla configurabilità di una doppia presunzione
La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA